Organi

La Società della Salute, come previsto dal PSR 2002-2004, ha come obiettivo “la salute ed il benessere sociale e non solo l’offerta di prestazioni, e ha come presupposto quello di favorire la partecipazione alle scelte in merito ai servizi socio-sanitari dei cittadini/e che attraverso le loro rappresentanze istituzionali e associative ne fanno parte”.

PSR 2002-2004 PISR 2002-2004

Il PIS che sostituisce sia il programma operativo di zona, quale strumento di attivazione del PAL (…) a livello di zona-distretto, che il piano sociale di zona, è lo strumento di programmazione della sds per obiettivi di salute.

Nicola Paulesu - Assessore Welfare, Accoglienza e Integrazione, Casa

Dati trasparenza

Le attribuzioni del Presidente della Società della Salute

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente della SdS è individuato, di diritto, nella persona del sindaco o dell’Assessore appositamente delegato, con funzioni anche di Presidente dell’assemblea dei soci e della giunta esecutiva. Ha la rappresentanza legale della SdS.

Svolge le seguenti funzioni:

a) nomina, su proposta della Giunta Esecutiva, il Direttore della Società della Salute, previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale Toscana

b) assicura il collegamento tra l'Assemblea dei Soci e la Giunta Esecutiva, coordinando l'attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l'unità delle attività dell'SdS;

c) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione, dai regolamenti, dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

d) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e la Giunta Esecutiva, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate  dall'Assemblea dei Soci e dalla Giunta Esecutiva vigilando sulla loro esecuzione;

e) firma i verbali di deliberazione dell'Assemblea dei Soci e della Giunta Esecutiva;

f) vigila sull'osservanza da parte della Giunta Esecutiva degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del consorzio;

g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del consorzio e all'esecuzione degli atti;

h) promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella Società della Salute per favorire la partecipazione ai sensi dell'art. 71 undecies della L.R.T. n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

i) concede il patrocinio della Società della Salute.

Il Presidente è membro di diritto della Conferenza Regionale delle Società della Salute e della Conferenza Aziendale dei Sindaci previste dalla L.R.T. n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Nicola Paulesu - Presidente - Dati trasparenza

Mirco Rufilli - Membro - Dati trasparenza

Michele Pierguidi - Membro - Dati trasparenza

Serena Perini - Membro - Dati trasparenza

Mirko Dormentoni - Membro - Dati trasparenza

Filippo Ferraro - Membro - Dati trasparenza

Valerio Mari - Membro - Dati trasparenza

 

Le attribuzioni dell' Assemblea dei Soci della Società della Salute

Art. 8 – L’Assemblea dei Soci – composizione e funzionamento   

L’Assemblea dei soci è composta: in rappresentanza del Comune di Firenze, dal Sindaco e dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali, dagli Assessori con deleghe nelle materie di interesse della SdS, individuati dal Sindaco con apposito atto e, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria di Firenze, dal Direttore Generale.

Nella definizione del regolamento di funzionamento degli organi il Comune disciplina le modalità e le procedure finalizzate ad esercitare la propria legale rappresentanza.

Il Sindaco può delegare permanentemente, con apposito atto, un Assessore comunale con delega nelle materie di competenza della SdS.

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria non può avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, ma può delegare un Direttore/Dirigente dell’Azienda Sanitaria a rappresentarlo, in caso di proprio impedimento ad intervenire ad una o più sedute dell’assemblea.

L’ assemblea dei soci è presieduta dal Sindaco o dall’Assessore appositamente delegato.

Alle sedute dell’assemblea partecipano, in qualità di componenti aggiunti, senza diritto di voto tre Consiglieri, designati dal Consiglio comunale di Firenze, con facoltà di accedere alle proposte di deliberazione poste in approvazione e ad ogni altra documentazione relativa agli argomenti da trattare, nonché di intervenire sui temi iscritti all’ordine del giorno.

All’assemblea è invitato, altresì, il Presidente della Provincia per il coordinamento con le funzioni relative alle politiche di sviluppo, di programmazione zonale e per progetti nel settore sociale a valenza interzonale, ai sensi dell’art. 13 della LRT n. 41/05.

Le quote di partecipazione dei singoli soci sono determinate:

- per quanto riguarda l’Azienda Sanitaria di Firenze, nella percentuale di un terzo del totale;

- per quanto riguarda il Comune, nella percentuale di due terzi del totale, per la cui differenziazione si rimanda al regolamento di funzionamento degli organi, approvato dalla stessa assemblea.

Le sedute dell’assemblea sono pubbliche; ad esse interviene il direttore SdS senza diritto di voto, che ne assicura la verbalizzazione, anche tramite strumenti informatici, con la possibilità di effettuare sedute anche in audio o in videoconferenza.

Il presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti, anche estranei al consorzio, per l’esame di particolari materie o questioni.

Le deliberazioni della assemblea sono immediatamente esecutive e vengono pubblicate all’Albo del Consorzio per dieci giorni consecutivi; vengono altresì rese conoscibili in modo permanente sul profilo informatico della SdS. Gli originali degli atti vengono conservati a cura degli uffici della SdS in modo da garantirne la piena accessibilità.

Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazioni a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone quando ciò implichi un apprezzamento discrezionale delle qualità soggettive di una persona e una valutazione dell’azione da questi svolta.

I componenti dell’assemblea in rappresentanza del Comune, ivi compreso il Presidente, possono delegare un altro componente della stessa assemblea a partecipare alle sedute con diritto di voto. Nel caso in cui la delega sia conferita dal Presidente, il delegato presiede anche la seduta.

La prima seduta di insediamento dell’assemblea è convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione o, in caso di nuove elezioni, entro dieci giorni dalla proclamazione del sindaco eletto e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Nella prima seduta l’assemblea dei soci accerta la propria regolare costituzione e nomina il membro non di diritto della giunta esecutiva.

            Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni dell’assemblea dei soci si applicano le disposizioni dettate dal regolamento di funzionamento degli organi, approvato dalla stessa assemblea.

Art. 9 – L’Assemblea dei Soci – funzioni

L’ assemblea dei soci, quale organo di governo della SdS, esercita funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo dell’attività e, in particolare:

- detta indirizzi programmatici e direttive nei confronti della giunta esecutiva;

- elegge il componente non di diritto della giunta esecutiva.

Approva, a maggioranza delle quote, i seguenti provvedimenti:

-          l’atto di indirizzo per la costruzione del piano integrato di salute;

-          i contratti di servizio con gli Enti aderenti;

-          gli atti di programmazione concernenti le materie di competenza diretta del consorzio;

-          le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

-          l’assunzione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari, gli investimenti pluriennali, le acquisizioni e le alienazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione, le disposizioni relative al patrimonio consortile.

Competono, inoltre, all’assemblea dei soci:

a)      la nomina del collegio sindacale;

b)      la nomina dei membri del comitato di partecipazione e della consulta del terzo settore, previa designazione degli stessi con le modalità stabilite da appositi regolamenti;

c)      le proposte agli enti consorziati di eventuali modifiche statutarie e della convenzione;

d)      l’approvazione dei regolamenti interni che non siano attribuiti alla competenza della giunta esecutiva e dei regolamenti degli organismi di consultazione e partecipazione previsti nello statuto consortile, su proposta di detti organismi;

e)      l’approvazione della Carta dei Servizi e dei regolamenti di funzionamento dei servizi a rilevanza esterna;

f)        la determinazione dei criteri generali per la formulazione dei regolamenti di competenza della giunta esecutiva;

g)      le attribuzioni previste in altri articoli dello statuto consortile e della convenzione;

h)      l’esercizio, nei confronti degli altri organi del consorzio, di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale nei confronti degli enti ausiliari.

Approva, inoltre, a maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote, i seguenti atti fondamentali

- piano integrato di salute;

- relazione annuale sullo stato di salute;

- bilancio preventivo annuale e pluriennale e rendiconto della gestione;

- regolamenti di accesso ai servizi;

- ogni altro atto di programmazione che preveda l’impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla Società della Salute.

L’approvazione degli atti di programmazione, tra cui la proposta del piano integrato di salute, avviene previo parere del Consiglio Comunale da esprimere entro 30 giorni dal loro ricevimento. I bilanci e i regolamenti approvati sono trasmessi al Consiglio Comunale per conoscenza, nonché per l’adozione degli atti eventualmente previsti dallo statuto del Comune di Firenze.

di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto di Firenze e richiedere specifiche analisi e approfondimenti al direttore della società della salute.

La durata in carica del comitato coincide con quella degli Organi collegiali di governo della SdS. Il comitato, pertanto, decade automaticamente con la decadenza di detti Organi.

Le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono stabilite in apposito regolamento interno approvato dall’assemblea dei soci su proposta della comitato stesso.

Nicola Paulesu - Dati trasparenza

Valerio Mari - Dati trasparenza

Mirko Dormentoni - Membro - Dati trasparenza

 Le attribuzioni della Giunta Esecutiva della Società della Salute

Art. 10 – La Giunta Esecutiva       

La giunta esecutiva è costituita da tre componenti: due membri di diritto, il Presidente SdS ed il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria o suo delegato, in base a specifico atto scritto e un componente eletto dall’assemblea dei soci tra i presidenti dei consigli circoscrizionali.

Il componente non di diritto è eletto dall’assemblea per un anno, a rotazione tra i presidenti dei consigli circoscrizionali, su indicazione della conferenza dei presidenti circoscrizionali. 

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno uno dei due componenti di diritto.

Le deliberazioni della giunta esecutiva sono assunte a maggioranza dei componenti.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste nell’apposito regolamento di funzionamento approvato dall’assemblea dei soci.

La giunta esecutiva si riunisce su convocazione del presidente, ovvero a richiesta di uno dei suoi membri o del direttore. L’attività della giunta è collegiale.

Le sedute della giunta esecutiva non sono pubbliche; ad esse interviene, senza diritto di voto, il direttore che ne assicura la verbalizzazione anche tramite strumenti informatici.

Le deliberazioni della giunta esecutiva sono immediatamente esecutive, vengono affisse all’Albo del consorzio per dieci giorni consecutivi e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

La giunta esecutiva, nell’ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell’assemblea dei soci, adotta gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione della SdS non riservati alla competenza di altri organi.

In particolare:

1.      adotta programmi esecutivi, progetti, atti di indirizzo e tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per la gestione amministrativa che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza degli altri organi consortili;

2.      propone la nomina del direttore SdS.

La giunta esecutiva adotta gli atti, formalmente redatti e istruiti, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Competono, inoltre alla giunta esecutiva, sulla base degli indirizzi dell’assemblea dei soci:

a)      l’approvazione del programma operativo annuale;

b)      le linee guida per la definizione dei percorsi assistenziali relativi all’organizzazione dei servizi territoriali e alla garanzia della continuità assistenziale e di applicazione dei livelli essenziali relativi alle materie di competenza del consorzio, nell’ambito della programmazione regionale in materia;

c)      gli atti di regolazione della domanda con soggetti pubblici o privati convenzionati, mediante specifici accordi, identificando i relativi strumenti di controllo;

d)      le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;

e)      le deliberazioni in materia di convenzioni con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici ambulatoriali;

f)        l’approvazione degli schemi di convenzione, sulla base degli indirizzi dell’assemblea dei soci;

g)      l’individuazione dei criteri per la rilevazione e per il controllo della domanda di farmaci e di prestazioni assistenziali di base;

h)      l’individuazione di standard di qualità e di rapporto costo/efficacia dei servizi e delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, private e private no-profit;

i)        i progetti integrati per obiettivi di salute su tematiche prioritarie e rilevanti;

a)      l’erogazione di contributi su progetti specifici, sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento;

b)      la definizione e l’attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, su proposta del direttore;

c)      l’approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della SdS, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’Assemblea dei soci;

d)      i regolamenti sull’accesso e la pubblicità degli atti e la tutela dei dati personali.

La giunta esecutiva è competente altresì ad approvare, per le parti di rispettiva competenza, gli accordi annuali con i presidi ospedalieri, previa concertazione nella Conferenza dei Sindaci con l’Azienda Sanitaria. Gli accordi prevedono:

a)       volumi e tipologie di ricoveri riferiti alla popolazione, sulla base delle indicazioni programmatiche della Regione;

b)       volumi e tipologie di prestazioni specialistiche e diagnostiche erogate in regime ambulatoriale dal presidio ospedaliero in rapporto al fabbisogno di zona e alle indicazioni regionali;

c)       protocolli operativi che assicurino la continuità assistenziale tra ospedale e servizi territoriali nell’ambito dei percorsi assistenziali integrati.

La giunta esecutiva è tenuta a svolgere annualmente una relazione sull’attività del consorzio e a trasmetterla agli enti consorziati.

Marco Nerattini - Direttore
tel: 055 2616201
direttore@sds.firenze.it

Alice Manuguerra - Segreteria del Direttore
tel: 055 2616202 
antonella.zucchini@comune.fi.it

Grazia Raffa - Segreteria del Direttore
tel: 055 2616203
grazia.raffa@sds.firenze.it

Ester Sconti - Segreteria del Direttore
tel: 055 2616216 
ester.sconti@uslcentro.toscana.it 

 

Le attribuzioni del Direttore della Società della Salute

Art. 12 – Il Direttore        

  1. Il direttore della Società della Salute è nominato dal presidente, su proposta della giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale.

    L’incarico di Direttore della Società della salute può essere conferito a:

    -          un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del Comune con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale;

    -          soggetti in possesso di diploma di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o privati;

    -          soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’art. 40 comma 5 della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

    -          un medico di base convenzionato da almeno 10 anni.

    L’incarico di direttore è regolato da un contratto di diritto privato, di durata quinquennale, stipulato con il legale rappresentante della Società della Salute, con l’osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del Codice Civile, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale.

    Il trattamento economico del direttore è determinato dalla giunta esecutiva. Il trattamento economico non può essere superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

    L’incarico di direttore della SdS è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro instaurato a qualsiasi titolo ed in qualunque forma, anche di mera consulenza, nei confronti di associazioni, cooperative, fondazioni presenti sul territorio dell’Azienda Sanitaria di Firenze. Sono altresì incompatibili gli incarichi conferiti da ogni altro soggetto, pubblico o privato, fatti salvi quelli previsti dalla normativa vigente, che possano costituire conflitto di interesse con l’incarico di direttore della SdS. Il direttore non può far parte, anche in forma gratuita, di organi collegiali di associazioni, cooperative, fondazioni presenti sul territorio dell’Azienda Sanitaria di Firenze.

    Il presidente della SdS accerta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità del direttore al momento della nomina ed il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato dal presidente, in qualunque momento, al direttore il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al presidente; decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore è dichiarato decaduto.

                Il direttore della Società della Salute predispone gli atti di programmazione e ne cura l’attuazione, assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d) della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, esercita la direzione amministrativa e finanziaria della Società della Salute.

    Il direttore esercita tutte le competenze previste dalla vigente normativa, dallo statuto, dalla convenzione e dai regolamenti, nonché quelle espressamente conferitegli dalla assemblea dei soci e dalla giunta esecutiva ed è responsabile dell’attuazione degli atti adottati dall’assemblea dei soci e dalla giunta esecutiva.

    In particolare:

    a)       ha la direzione tecnica, amministrativa e finanziaria del consorzio ed assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività del consorzio;

    b)       predispone, sulla base degli indirizzi espressi dall’assemblea dei soci, la proposta di piano integrato di salute, lo schema di relazione annuale dello stato di salute, gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio, il programma di attività propone l’inserimento all’ordine del giorno delle proposte di deliberazione da sottoporre all’esame e all’approvazione della assemblea dei soci e della giunta esecutiva;

    c)       definisce con i responsabili delle unità funzionali della zona-distretto [strutture organizzative dell’azienda unità sanitaria locale] il budget di rispettiva competenza, lo autorizza e lo controlla;

    d)       assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazione degli organi della Società della Salute e vigila sulla loro attuazione;

    e)       dirige le strutture individuate dal regolamento di organizzazione di cui all’art. 71 quindecies, comma 1 della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

    f)        esercita le funzioni di responsabile della zona-distretto di Firenze, su delega conferita dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, e assicura il coordinamento tra le unità funzionali della zona-distretto e quelle eventualmente istituite nella Società della Salute;

    g)       è titolare delle funzioni direzionali attribuite dalla vigente normativa ai dirigenti comunali nelle materie di competenza della SdS;

    h)       concorre, in pendenza dell’affidamento al consorzio della gestione delle attività di assistenza sociale di competenza del Comune, alla definizione del programma esecutivo di gestione (PEG) e del programma dettagliato degli obiettivi (PDO) con i responsabili delle strutture organizzative del Comune;

    i)         dirige le strutture operative dei servizi sanitari e sociali integrati, di cui la SdS assume la gestione diretta, nonché le strutture di supporto della SdS messe a disposizione dagli Enti consorziati;

    j)         rappresenta in giudizio il consorzio, per gli atti di propria competenza;

    Al direttore spetta, altresì, di:

    a)       sovrintendere e coordinare le funzioni dei dirigenti;

    b)       presiedere le commissioni di gara e di concorso, stipulare i contratti e le convenzioni, con possibilità di delegare tali funzioni a dirigenti del consorzio, secondo le norme vigenti;

    c)       organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;

    d)       adottare i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dei servizi del consorzio;

    e)       adottare i provvedimenti organizzativi urgenti indispensabili per garantire servizi essenziali;

    f)        determinare con propri provvedimenti la costituzione di gruppi di progetto;

    g)       gestire le relazioni sindacali relative al rapporto di servizio del personale assegnato al consorzio.

    Il direttore svolge le proprie funzioni sulla base degli indirizzi programmatori e gestionali espressi dalla giunta esecutiva per il perseguimento dei fini del consorzio.

    Il direttore dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e assume le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

    Il direttore opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi del PIS e del POA, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un’organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.

    Per l’esercizio delle sue funzioni, il direttore si avvale di uno staff di direzione.

    Il direttore fa parte della Direzione aziendale, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 2, della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

    Il regolamento di organizzazione della SdS disciplina ulteriori funzioni, modalità di revoca, di valutazione dei risultati, altri profili del rapporto e quant’altro non disciplinato dalla vigente normativa, dallo statuto, dalla convenzione e dal contratto.

Dott.ssa Paola Milizia - Presidente

Dott. Sergio Zanetti - Membro

Dott. Giacomo Zuffanelli - Membro 

 

Le attribuzioni del Collegio sindacale

Art. 13 – Il collegio sindacale       

Il collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci, resta in carica tre anni ed i membri possono essere rinnovati.

È composto da tre membri di cui uno designato dalla Azienda Sanitaria USL 10 di Firenze e due su indicazione del Consiglio Comunale di Firenze.

Il collegio sindacale, sulla base della normativa statale e regionale, esercita il controllo sulla regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della gestione del consorzio. In particolare, vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà, deposito, cauzione o custodia.

Inoltre, il collegio sindacale esercita le seguenti funzioni:

a)       esprime pareri sulle proposte di bilancio di previsione annuale e pluriennale e dei documenti allegati;

b)       redige relazione sulla proposta della proposta di bilancio consuntivo;

c)       collabora con l’Assemblea dei soci a cui riferisce in caso di gravi irregolarità di gestione.

Nell’esercizio delle funzioni, il collegio sindacale può accedere agli atti ed ai documenti del consorzio e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze e presentare relazioni e documenti all’assemblea dei soci.

L’attività dei sindaci è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità del Consorzio.

Il regolamento di cui al comma precedente disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza dei revisori, nonché le modalità di nomina, revoca e di decadenza dei medesimi, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell’assemblea dei soci.

L’indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata dalla giunta esecutiva nel rispetto di quanto previsto dall’art. 71 decies, comma 6 della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

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